Il farmacista può eseguire tamponi antigenici Covid-19 anche in parafarmacia

Non commette esercizio abusivo della professione il farmacista che esegue tamponi antigenici Covid 19 in parafarmacia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22434 del 8 giugno 2022, ha escluso che il farmacista che esegue tamponi antigenici, per la diagnosi del Covid 19, all’interno di una parafarmacia, commetta il reato di esercizio abusivo della professione.

Il farmacista esegue tampone Covid in una parafarmacia

L’art. art. 348 del Codice penale punisce l’esercizio abusivo della professione per cui sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Commette il reato colui che svolge, senza titolo abilitativo, una delle attività riservate ad una data categoria professionale.
Le farmacie (e dunque i farmacisti) sono stati abilitati per legge ad eseguire i tamponi per il rilevamento del Covid-19, in piena pandemia, con la Legge n. 78/2000.

La norma prevede che le farmacie, dotate di uno spazio fisico riservato ed idonee a garantire la riservatezza, possano effettuare i tamponi in questione con il relativo contributo statale.

Il farmacista abilitato che ha presentato il ricorso in Cassazione, si era visto contestare l’abusivo svolgimento della professione per la ragione che eseguiva i tamponi fuori dalla farmacia, in un esercizio commerciale, diverso dalla farmacia: la parafarmacia.

Nella norma di emergenza si parla in effetti solo di farmacie, ma il ricorrente ha fatto notare come la previsione volesse solo assicurare che la gestione dei test fosse affidata ad un farmacista, così come la comunicazione dei risultati alle autorità sanitarie preposte.

La decisione della Corte di Cassazione sui tamponi Covid eseguiti in parafarmacia

La Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente e riconosciuto che essendo farmacista potesse praticare i test antigenici e non commettesse alcun abuso.

La Corte, per giungere a questa conclusione ha ricordato quale sia il bene tutelato dalla norma penale contro l’abuso, cioè: «la tutela l’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza, vengano esercitate da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge».

Quella di farmacista è una delle professioni a cui si arriva con il conseguimento del titolo abilitativo e con l’iscrizione al relativo albo professionale.

Con specifico riferimento ai test antigenici poi, il Governo ha stabilito, con decreto poi convertito in legge [Decreto Legge n. 52 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 87 del 2021] che i tamponi possono essere eseguiti da “operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministro della Salute”, e quindi anche dai farmacisti.

La norma emessa durante l’emergenza pandemica, secondo la Corte, consente la somministrazione di test antigenici nelle farmacie che abbiano determinati standard organizzativi e così facendo inserisce una nuova attività tra quelle rientranti nella professione di farmacista, per l’appunto l’erogazione dei test.

La Corte ha, infatti, evidenziato come la norma miri a realizzare due finalità che nulla hanno a che vedere con l’interesse garantito dalla norma penale; esse sono la sicurezza e riservatezza dell’erogazione e il rispetto di «determinati equilibri di tipo economico, con riguardo agli esborsi richiesti alla platea dei fruitori del servizio».

Le conseguenze della decisione sui tamponi Covid eseguiti dal farmacista in parafarmacia

La violazione della norma che riserva i test antigenici alle farmacie, può avere conseguenze in termini di responsabilità, ma non certamente conseguenze penali, perché non definisce la condotta di abusivo esercizio della professione previsto dall’articolo 348 del Codice Penale, questa la pacifica conclusione.

Alcuni commentatori hanno però dato una interpretazione, per così dire ampia delle conseguenze a cui porterebbe questa sentenza.

Un approccio più prudente sembra però preferibile, sia per aderenza alle scelte normative, sia come corollario logico nel caso specifico.

Queste conseguenze non possono essere il segno di una apertura generalizzata alla somministrazione di test antigenici o allo svolgimento di attività di competenza del farmacista in ambiti diversi dalla farmacia.

La sentenza deve essere letta come un atto circoscritto all’ambito penale e allo specifico caso concreto.

Non ha infatti intaccato l’impianto normativo che delimita l’esercizio delle attività riservate ai farmacisti nei locali della farmacia. Ha espresso solo il principio che l’esecuzione dei test in farmacia, previsto dalla norma emergenziale, non vale a definire la condotta di rilevanza penale di abusivo esercizio della professione.

La Corte inoltre, ha deciso di non sottoporre alla Corte Costituzionale il rilievo, pure sollevato dal ricorrente, di illegittimità costituzionale della normativa emergenziale e ha paventato altri profili di responsabilità, diversi da quelli penale, connessi alla somministrazione del test nelle parafarmacie.

L’esercizio delle attività, riservate al farmacista, in ambiti diversi dalla farmacia rappresenta una questione dibattuta da tempo.

In questo post di Linkedin, si riporta la notizia che il TAR Marche, con ordinanza n. 7/2022, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio della riserva alle sole farmacie dei tamponi anti-covid.

La linea dell’apertura alla esecuzione dei test nelle parafarmacie potrebbe costituire il volano per legittimare l’erogazione – al loro interno – di altre prestazioni per le quali fossero abilitati i farmacisti e non fosse richiesta la prescrizione medica.

Le ripercussioni sono importanti, in termini concorrenziali e quindi economici, sulla attività delle farmacie, e questa interpretazione sarebbe in controtendenza con la valorizzazione non solo del ruolo del farmacista, ma anche della funzione della farmacia, quale presidio territoriale del SSN, nell’ambito del progetto della “Farmacia dei servizi” tuttora in via di attuazione come ricaduta del PNRR.

 

avvocato Samuele Barillà


In questo post di Linkedin, si riporta la notizia che il TAR Marche, con ordinanza n. 7/2022, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio della riserva alle sole farmacie dei tamponi anti-covid.

Le carenze di farmaci tra obbligo di fornitura e monitoraggio del mercato

Con la prima riunione del gruppo esecutivo dell’EMA Medicines Shortages Steering Group (MSSG),del 17 maggio si ripropone una riflessione sull’obbligo i fornitura per i distributori e del potenziale conflitto con le legittime scelte imprenditoriali.

Riunito il gruppo europeo sulla carenza di farmaci

Il nuovo gruppo esecutivo dell’EMA, Medicines Shortages Steering Group (MSSG), si è riunito per la prima volta lo scorso 17 maggio 2022.

Il gruppo, nato per rispondere concretamente ai problemi che incidono sulla qualità, la sicurezza, l’efficacia e la fornitura dei medicinali durante le emergenze di salute pubblica è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell’EMA.

Qualche giorno fa la stessa EMA ha dato approvazione al primo elenco dei farmaci considerati critici per l’emergenza sanitaria da Covid-19, in modo da valutarne tempestivamente la eventuale carenza e fare in modo che offerta e domanda siano monitorate.

L’elenco contiene sia i vaccini, sia le terapie approvate nell’Unione europea contro il Coronavirus.

I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC), dei medicinali inclusi nell’elenco saranno tenuti a comunicare all’EMA i dati sulle carenze potenziali o effettive e sulle scorte disponibili, le previsioni dell’offerta e della domanda. Gli Stati membri sono tenuti a fornire relazioni periodiche sulla domanda stimata di questi medicinali a livello nazionale.

Gli obblighi verso i distributori di farmaci

L’art. 1 comma 1 lett. s Dlgs 219/2006, attuativo della Delibera europea 2001/83/CE, definisce l’obbligo di servizio pubblico con queste testuali parole:

«l’obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione».

Il problema se la carenza di un farmaco si trasformi per il grossista in un obbligo di fornitura è da tempo sul tappeto e oggetto di confronto nel settore.

Alcuni fanno discendere dalla definizione fornita dal Decreto Legislativo un obbligo del grossista di fornire i medicinali a richiesta. Questo approccio ha creato tensioni tra grossisti e farmacisti.

In molti casi il dubbio è stato risolto facendo prevalere la libertà di strategia commerciale del grossista che può anche decidere di non approvvigionarsi di una determinata specialità, se la reputa non conveniente e non può essere obbligato a fornirla o subire una sanzione se non lo fa.

La vera natura dell’obbligo di fornitura di farmaci carenti

In generale non è sufficiente una carenza temporanea a imporre l’obbligo di fornitura, ma l’accertamento può riguardare solo i medicinali oggetto di specifici provvedimenti motivati.

Fermo questo concetto, è lecita la domanda se sia possibile per un grossista praticare forme di distribuzione selettiva, o se invece l’imprenditore sia costretto a fornire sempre e comunque la specialità medicinale oggetto di provvedimento.

L’interpretazione più accreditata vuole che il legislatore abbia inteso sanzionare solamente l’attività che pone in pericolo la presenza della specialità sul territorio e non limitare la libera scelta di esercizio dell’attività commerciale.

Quella sanzionata è dunque la condotta pianificata esclusivamente con lo scopo e con la capacità di impedire la distribuzione dei farmaci carenti.

Il grossista è tenuto a mantenere l’assortimento nei limiti in cui medicinali vengano a forniti dai titolari di Autorizzazione all’immissione in commercio (AICI), sottrarli alla distribuzione configurerebbe invece una violazione perseguibile.

 

avvocato Samuele Barillà

Nuovi servizi farmaceutici, la Liguria parte per prima

La Regione Liguria annuncia che dal 1° luglio 2022 partirà la sperimentazione delle nuove attività e dei nuovi servizi farmaceutici in attuazione degli accordi nazionali approvati in Conferenza Stato-Regioni grazie a finanziamenti per oltre 1,5 milioni di Euro.

 

Anche la sperimentazione annunciata dalla Regione Liguria si inserisce nell’ambito delle più ampie previsioni di crescita del modello di sanità territoriale prefigurato dal PNRR.

RIMANE, TUTTAVIA, IRRISOLTO IL NODO DELLA COESISTENZA CON LE CASE DI COMUNITà

Le ricadute, in termini di specializzazione dell’attività delle farmacie, otterranno probabilmente l’effetto di rafforzare la loro presenza sul mercato, che sul fronte della dispensazione di farmaci e di altri prodotti sanitari sta affrontando una completa ridefinizione.

I nuovi servizi erogati in farmacia rientrano negli obiettivi del PNRR

Le seicento farmacie territoriali liguri erogheranno quindi dieci nuove prestazioni sanitarie, a partire dal mese di luglio 2022.

Tra queste spiccano:

  • la gestione del cambio del medico di famiglia;
  • l’accesso al fascicolo sanitario elettronico;
  • i monitoraggi terapeutici per diverse patologie;
  • misurazione di Holter pressorio, Holter cardiaco, Ecg;
  • prelievo di sangue capillare per la misurazione della glicemia e dell’emoglobina glicata;
  • analisi per la prevenzione del tumore al colon.

Il cronoprogramma elaborato dalla commissione regionale per la farmacia dei servizi, approvato dalla giunta regionale, stabilisce inoltre le tappe successive di avvio di nuovi servizi.

Dal 1 ottobre partiranno i monitoraggi e il percorso terapeutico per i primi 400 pazienti campione affetti da BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco) e la misurazione dell’auto spirometria su 5600 pazienti.

Con loro, sempre dal 1° ottobre, si avviano il monitoraggio di un gruppo di cinquemila pazienti affetti di ipertensione, di 2400 pazienti afflitti da diabete di tipo 2 e lo screening di 5400 pazienti a rischio.

Dall’anno prossimo poi cominceranno i monitoraggi in farmacia dei primi 350 pazienti che seguono terapie continue per patologie croniche od oncologiche.

Già con la pandemia era stato valorizzato il ruolo delle farmacie

Questi servizi si aggiungono a quelli già erogati dalle farmacie per le vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali, che continueranno a essere offerti anche dopo la fine dell’emergenza, in attuazione dell’accordo quadro tra le associazioni di categoria, le regioni e province autonome, a seguito della previsione contenuta nella legge di bilancio 2021 e nel «DL sostegni».

L’approvazione del Cronoprogramma svincola l’utilizzo, in Liguria, dei finanziamenti assegnati alla regione per oltre 1,5 milioni di euro.

Le 600 farmacie territoriali della Liguria potranno partecipare a una o più sperimentazioni e i farmacisti che aderiranno ai progetti dovranno seguire un percorso formativo organizzato dagli Ordini provinciali dei farmacisti.

I temi coperti dalla formazione riguarderanno l’aderenza alle terapie, la fragilità dei pazienti cronici, la loro presa in carico e le tecniche di farmacovigilanza.

 

avvocato Samuele Barillà

Il Consiglio di Stato approva lo schema di DL sullo sviluppo territoriale del Servizio Sanitario Nazionale

Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole allo schema di decreto sullo sviluppo territoriale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ma ha posto alcune questioni di merito e di forma che è interessante notare.

Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale, un obiettivo del PNRR

Il Ministero della salute ha trasmesso al Consiglio di Stato lo scorso 22 aprile 2022 (con propria nota prot. n. 6972), lo schema di decreto «Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale» per acquisirne il parere.

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del CdS, ha esaminato il provvedimento e tutti gli allegati ed è arrivata, nell’adunanza del 10 maggio 2022, a dichiarare che gli intenti e gli obiettivi della norma sono condivisibili, così come le scelte strategiche e che sia comprensibile per ragione di urgenza, la scelta del Governo di rinviare a provvedimenti successivi alcune norme di dettaglio anche se importanti.

Clicca qui per leggere il Testo del parere consultivo del Consiglio di Stato.

La Sezione è arrivata così a esprimere il proprio parere positivo, ma ha sollecitato alcuni provvedimenti di riordino della stesura e della normativa complessiva del settore, arrivando a proporre al Governo di realizzare un Testo Unico sulla salute.

Gli obiettivi dichiarati del PNRR per l’assistenza territoriale

Il disegno di riforma fa parte dei provvedimenti che il nostro Governo ha inserito nei provvedimenti di attuazione degli obiettivi indicati dal PNRR (M6 – C1- Riforma Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale) e delinea un modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale, definito antropocentrico, che prevede rimodulazione di servizi e prestazioni sanitarie il più possibile in prossimità dei pazienti, tanto da arrivare al loro domicilio.

La declinazione dei diversi servizi e delle prestazioni erogate tiene conto dei diversi contesti territoriali nei quali nasceranno le Case della Comunità, gli Ospedali di comunità e altre strutture intermedie.

L’articolazione dei servizi vuole anche fornire risposte efficaci al bisogno di una rete assistenziale territoriale alternativa allo schema ospedale/pronto soccorso e ovviare concretamente ai principali problemi critici dell’attuale modello organizzativo:

  • alla mancanza di un’erogazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),nei distretti dell’intero territorio nazionale;
  • ai limiti dello sviluppo della rete territoriale, in particolare nelle regioni meno virtuose;
  • alla scarsa flessibilità dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità, cronicità patologica e disabilità.

Il testo di riforma si pone in linea con le indicazioni del documento emanato dall’OCSE nel 2019: «Realising the Full Potential of Primacy Health Care», che indica obiettivi, di grande importanza strategica per il rinnovamento del servizio sanitario:

  • definizione del nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria, grazie all’individuazione uniforme a livello nazionale di standard strutturali, tecnologici e organizzativi;
  • introduzione di un sistema di governance territoriale per la gestione dei bisogni socio-assistenziali che faciliti l’individuazione delle priorità di intervento e la massima integrazione tra le reti assistenziali territoriali, ospedaliere e di specialità;
  • favore per la continuità delle cure alle persone con patologie croniche o che si trovano in condizioni di fragilità e disabilità con rischio di non autosufficienza grazie all’integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario;
  • creazione assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario ambientale e climatico;
  • attuazione di strategie che perseguono standard qualitativi di cura in linea con i migliori Paesi europei;
  • inclusione del Servizio Sanitario Nazionale in un più ampio sistema di welfare sanitario.