Si parla tanto di migliorare i servizi sanitari e farmaceutici di prossimità, tra cui rientrano le farmacie rurali, anche nell’ottica di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR. Nella pratica, però, per molti operatori, prevalgono i timori di vedersi intaccato il bacino d’utenza.
(Di questo abbiamo già parlato in questo blog: clicca qui e qui per leggere.
La distribuzione dei farmaci nelle aree rurali, spesso disagiate e remote a causa di collegamenti viari inadatti alla vita moderna, è un problema. Le necessità di ripensare alla medicina territoriale e di dotarla di risorse sono diventate vere e proprie emergenze.
Forse è per questo che la Giurisprudenza amministrativa (nel solco già tracciato da numerosi precedenti), ha deciso che l’interpretazione delle norme che limitano l’apertura di nuove farmacie nelle aree rurali va utilizzata in senso estensivo.
Il TAR Abruzzo ha espressamente riconosciuto il valore preminente all’interesse pubblico di assicurare la massima diffusione del servizio farmaceutico anche in zone svantaggiate, rispetto a quello che ha definito «l’interesse protezionistico delle farmacie precedentemente insediate». (Sentenza n. 370/2022)
Nel caso di cui si è occupato il Tribunale amministrativo della Regione Abruzzo, il problema stava in 600 metri di (mancata), distanza tra due farmacie esistenti, la prima già avviata nel centro del piccolo insediamento rurale, la seconda di recente apertura, a 2.400 metri, in prossimità di una frazione mal servita dai collegamenti.
Le leggi applicabili alla materia sono:
I criteri generali che regolano la distribuzione delle farmacie sul territorio sono:
Anche la classificazione delle farmacie è distinta in due diverse categorie:
La prima norma citata dispone che possano essere autorizzate aperture di una nuova farmacia ogni 3.300 abitanti. La seconda norma prevede una deroga alla prima. Quando particolari condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, Le Regioni possono infatti stabilire deroghe ai limiti che siano congrue per assicurare l’assistenza farmaceutica alla popolazione. La procedura prevede che siano sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
Il Tribunale amministrativo ricorda che gli interessi da valutare nella interpretazione delle norme sono differenti e che la finalità di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio consente di considerare flessibile il limite dei 3 km.
Le autorità devono tenere conto della distribuzione dei residenti in aree scarsamente abitate o penalizzate da orografia e viabilità.
Il Tar ha letteralmente dichiarato: «Le farmacie rurali, istituite sulla base del criterio topografico […] possono essere istituite anche ad una distanza inferiore a 3000 metri rispetto alla farmacie esistenti, sulla base di una attenta valutazione da effettuare in relazione alla singola fattispecie concreta».
Questo approccio interpretativo trova sponda anche nella normativa e nella giurisprudenza europea.
La Corte di Giustizia UE ha avuto infatti occasione di affermare che per assicurare un servizio farmaceutico adeguato, le autorità competenti possono fornire interpretazioni della regola generale, ogni volta che la sua rigida applicazione rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico. Il riferimento è alla sentenza della Corte di Giustizia CE n. 570 del 1 giugno 2010, nella causa C570/07.