La convenzione farmaceutica si trova in una condizione di immobilità ormai da diverso tempo. In questo articolo, cerchiamo di fare chiarezza sugli sviluppi di una questione tanto complessa quanto delicata.
Il testo è stato reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, ma è scaduto nel 2001 e si trova tuttora in regime di prorogatio.
Tutto il settore è, di conseguenza, fermo allo scenario, ormai superato, di questo provvedimento che è stato adottato in un quadro normativo completamente diverso da quello attuale.
Da allora la situazione si è evoluta profondamente: il numero delle unità farmaceutiche è aumentato, si è diffusa la distribuzione diretta dei medicinali e, dal 2010, grazie a una serie di interventi legislativi, è nato un nuovo modello di business nel settore, definito come «Farmacia dei servizi».
Tra questi i più significativi sono:
(Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011; Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011; Decreto 8 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011).
Il rinnovo della convenzione farmaceutica è stato oggetto di contrasti tra Federfarma, in rappresentanza delle farmacie private, Assofarm, in rappresentanza delle farmacie pubbliche, e SISAC, la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati. Le trattative sono giunte a uno stallo e sospese.
Le rappresentanze della categoria, infatti, non trovano adeguate le proposte che penalizzano soprattutto il ruolo delle farmacie rurali e svalutano il nuovo modello della Farmacia dei Servizi.
In parte poi si mantengono le posizioni di partenza sui temi più delicati della Convenzione, tra cui:
L’intero settore, nonostante il suo importante ruolo strategico, si trova in una situazione di parziale immobilità, nell’attesa che le trattative riprendano e che si possa garantire la fruizione dei servizi farmaceutici e sanitari ai cittadini, nel modo più vantaggioso possibile per le parti in causa e la collettività.